Art. 12
Disposizioni transitorie relative agli oggetti finali ad uso ripetuto destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
In vigore dal 19 dic 2024
Disposizioni transitorie relative agli oggetti finali ad uso ripetuto destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
1. Gli oggetti finali ad uso ripetuto destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, fabbricati utilizzando il BPA, conformi alle norme applicabili prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ma non conformi alle norme del presente regolamento possono essere immessi per la prima volta sul mercato fino al 20 luglio 2026.
2. In deroga al paragrafo 1, gli oggetti finali ad uso ripetuto destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, utilizzati come apparecchiature professionali di produzione alimentare, conformi alle norme applicabili prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ma non conformi alle norme del presente regolamento possono essere immessi per la prima volta sul mercato fino al 20 gennaio 2028.
3. Gli oggetti finali ad uso ripetuto destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che sono stati immessi per la prima volta sul mercato a norma dei paragrafi 1 e 2 possono rimanere sul mercato al più tardi fino al 20 gennaio 2029.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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