Art. 11
Disposizioni transitorie relative agli oggetti finali monouso destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
In vigore dal 19 dic 2024
Disposizioni transitorie relative agli oggetti finali monouso destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
1. Gli oggetti finali monouso destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, fabbricati utilizzando il BPA, conformi alle norme applicabili prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ma non conformi alle norme del presente regolamento possono essere immessi sul mercato fino al 20 luglio 2026.
2. In deroga al paragrafo 1, i seguenti oggetti finali monouso destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, conformi alle norme applicabili prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ma non conformi alle norme del presente regolamento possono essere immessi sul mercato fino al 20 gennaio 2028:
a)
oggetti finali monouso destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari adibiti alla conservazione dei prodotti alimentari seguenti:
i)
ortofrutticoli, esclusi i prodotti definiti nell’allegato I della direttiva 2001/112/CE del Consiglio (13); oppure
ii)
prodotti della pesca definiti dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (14);
b)
oggetti finali monouso destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari sui quali una vernice o un rivestimento fabbricato utilizzando il BPA è stato applicato solo sulla superficie metallica esterna.
3. Gli oggetti finali monouso destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari immessi sul mercato a norma dei paragrafi 1 e 2 possono essere riempiti con prodotti alimentari e sigillati durante i 12 mesi successivi alla scadenza del periodo transitorio applicabile. I prodotti alimentari imballati che ne derivano possono essere immessi sul mercato fino ad esaurimento delle scorte.
Storico versioni
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