Art. 5

Divieto di utilizzo di bisfenoli pericolosi diversi dal BPA o di derivati pericolosi di bisfenoli

In vigore dal 19 dic 2024
Divieto di utilizzo di bisfenoli pericolosi diversi dal BPA o di derivati pericolosi di bisfenoli 1.   Sono vietati l’utilizzo di bisfenoli pericolosi diversi dal BPA o di derivati pericolosi di bisfenoli nella fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui all’, paragrafo 2, e l’immissione sul mercato di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari fabbricati utilizzando bisfenoli pericolosi diversi dal BPA o derivati pericolosi di bisfenoli. 2.   In deroga al paragrafo 1, un bisfenolo pericoloso diverso dal BPA o derivati pericolosi di bisfenoli possono essere utilizzati nella fabbricazione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari per un’applicazione specifica e tali materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari possono essere immessi sul mercato se tale uso è stato autorizzato a norma dell’ ed è indicato nell’allegato II. 3.   In deroga al paragrafo 1, un bisfenolo pericoloso diverso dal BPA o un derivato pericoloso di un bisfenolo, il cui uso non è stato autorizzato a norma dell’ e indicato nell’allegato II, può essere utilizzato nella fabbricazione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari per un’applicazione specifica e l’immissione sul mercato di tali materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari è consentita se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) era già utilizzato nella fabbricazione degli stessi materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari per tale applicazione specifica in una delle date seguenti: i) la data in cui l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») pubblica le informazioni di cui all’, paragrafo 4, per i bisfenoli pericolosi e i derivati pericolosi di bisfenoli cui si applica in tale data la classificazione armonizzata; oppure ii) dopo la pubblicazione, da parte dell’Autorità, delle informazioni di cui all’, paragrafo 4, la data in cui la classificazione armonizzata si applica al bisfenolo pericoloso o al derivato pericoloso di un bisfenolo di cui all’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008; e b) la richiesta di cui all’, paragrafo 1, è presentata entro nove mesi a partire da una delle date seguenti: i) la data in cui l’Autorità pubblica le informazioni di cui all’, paragrafo 4, per i bisfenoli pericolosi e i derivati pericolosi di bisfenoli cui si applica in tale data la classificazione armonizzata; oppure ii) dopo la pubblicazione, da parte dell’Autorità, delle informazioni di cui all’, paragrafo 4, la data in cui la classificazione armonizzata si applica al bisfenolo pericoloso o al derivato pericoloso di un bisfenolo di cui all’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008; e c) i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari sono conformi alle norme applicabili prima della data di entrata in vigore del presente regolamento; e d) la Commissione non ha adottato una decisione in merito alla richiesta a norma dell’, paragrafo 3.
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