Art. 6

Autorizzazione per l’uso di bisfenoli pericolosi diversi dal BPA o di derivati pericolosi di bisfenoli nella fabbricazione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari per un’applicazione specifica

In vigore dal 19 dic 2024
Autorizzazione per l’uso di bisfenoli pericolosi diversi dal BPA o di derivati pericolosi di bisfenoli nella fabbricazione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari per un’applicazione specifica 1.   Per ottenere un’autorizzazione per l’uso di un bisfenolo pericoloso diverso dal BPA o di un derivato pericoloso di un bisfenolo nella fabbricazione di un materiale o di un oggetto destinato a venire a contatto con i prodotti alimentari per un’applicazione specifica, è presentata una richiesta in conformità dell’ del regolamento (CE) n. 1935/2004. 2.   A norma dell’ del regolamento (CE) n. 1935/2004, l’Autorità formula un parere sull’uso del bisfenolo pericoloso o del derivato pericoloso di un bisfenolo nella fabbricazione di un materiale o di un oggetto destinato a venire a contatto con i prodotti alimentari per un’applicazione specifica per la quale è stata presentata una richiesta valida conformemente all’ del regolamento (CE) n. 1935/2004. Qualora riceva varie richieste riguardanti lo stesso bisfenolo pericoloso o lo stesso derivato pericoloso di un bisfenolo, l’Autorità può pubblicare un unico parere in merito a tale bisfenolo pericoloso o derivato pericoloso di un bisfenolo. 3.   La Commissione adotta successivamente una misura specifica conformemente all’ del regolamento (CE) n. 1935/2004, autorizzando, se del caso con restrizioni, o non autorizzando l’uso del bisfenolo pericoloso o del derivato pericoloso di un bisfenolo per la fabbricazione del materiale o dell’oggetto destinato a venire a contatto con i prodotti alimentari per un’applicazione specifica. In caso di autorizzazione, il bisfenolo pericoloso o il derivato pericoloso di un bisfenolo è inserito di conseguenza nell’allegato II del presente regolamento. 4.   Ai fini del paragrafo 1, e prima del 20 gennaio 2027, l’Autorità pubblica atti scientifici che illustrano in dettaglio le informazioni necessarie per la valutazione dell’uso di bisfenoli pericolosi o di derivati pericolosi di bisfenoli nella fabbricazione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari per un’applicazione specifica, integrando o aggiornando, se necessario, gli orientamenti dettagliati di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004. L’Autorità e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche collaborano a tal fine. 5.   Su richiesta dell’Autorità, gli operatori economici che utilizzano bisfenoli o derivati di bisfenoli nella fabbricazione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari forniscono dati sull’uso dei bisfenoli e dei derivati di bisfenoli nella fabbricazione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari per indirizzare la preparazione delle informazioni di cui al paragrafo 4.
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Autorizzazione per l’uso di bisfenoli pericolosi diversi dal BPA o di derivati pericolosi di bisfenoli nella fabbricazione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari per un’applicazione specifica (Art. 6 Regolamento (UE) 2024/3190) — Testo vigente | Portale Normativo