Art. 8

Dichiarazione di conformità e documentazione giustificativa

In vigore dal 19 dic 2024
Dichiarazione di conformità e documentazione giustificativa 1.   Gli operatori economici garantiscono che i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari disciplinati dal presente regolamento che non sono ancora a contatto con i prodotti alimentari, nonché i bisfenoli e i derivati di bisfenoli destinati a essere utilizzati come monomeri o altre sostanze di partenza nella fabbricazione di tali materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, siano corredati, in tutte le fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, di una dichiarazione scritta di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 che attesti la loro conformità alle norme vigenti («dichiarazione di conformità»). 2.   La dichiarazione di conformità contiene le informazioni di cui all’allegato III. 3.   Una documentazione giustificativa appropriata è disponibile per dimostrare tale conformità. Detta documentazione è resa disponibile, senza ritardo, alle autorità competenti che la richiedano.
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