Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 19 dic 2024
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento costituisce una misura specifica ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1935/2004. 2.   Il presente regolamento stabilisce prescrizioni specifiche per il 4,4’-isopropilidendifenolo («bisfenolo A» o «BPA») (n. CAS 80-05-7) e i suoi sali, nonché altri bisfenoli pericolosi e derivati pericolosi di bisfenoli, per quanto riguarda il loro uso nella fabbricazione dei seguenti gruppi di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004 e sono immessi sul mercato dell’Unione: a) adesivi; b) gomme; c) resine a scambio ionico; d) materie plastiche; e) inchiostri da stampa; f) siliconi; e g) vernici e rivestimenti. 3.   Il presente regolamento stabilisce inoltre prescrizioni specifiche relative al contenuto di BPA nei materiali e negli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari fabbricati utilizzando un altro bisfenolo o un derivato di un bisfenolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:3190:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo