Art. 2

Definizioni

In vigore dal 19 dic 2024
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento (UE) n. 10/2011. 2.   Ai fini del presente regolamento si applicano inoltre le definizioni seguenti: a) «oggetti finali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari»: i prodotti composti da uno o più materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004, allo stato di prodotti finiti per l’uso finale, senza essere oggetto di ulteriori trasformazioni o modifiche chimiche, biologiche o fisiche, ad eccezione della loro ulteriore trasformazione o modifica per il riempimento con prodotti alimentari, affinché siano utilizzati per imballaggi monouso, compreso il processo di sigillatura; b) «materiali intermedi destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari»: i materiali destinati a essere oggetto di ulteriore trasformazione o modifica chimica, biologica o fisica al fine di diventare, in tutto o in parte, un oggetto finale destinato a venire a contatto con i prodotti alimentari, ad eccezione dell’ulteriore trasformazione o modifica per il riempimento con prodotti alimentari, affinché siano utilizzati per imballaggi monouso, compreso il processo di sigillatura; c) «bisfenolo»: una sostanza costituita da due gruppi funzionali idrossifenilici legati da un atomo di legame, secondo la struttura A di cui all’allegato I, che comprende il bisfenolo sotto forma di sale. All’atomo di legame possono essere legati ulteriori gruppi; d) «derivato di un bisfenolo»: una sostanza indicata dalla struttura generale B di cui all’allegato I, escluso un bisfenolo sotto forma di sale; e) «bisfenolo pericoloso o derivato pericoloso di un bisfenolo»: un bisfenolo o un derivato di un bisfenolo elencato nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 in virtù della sua classificazione armonizzata come «mutageno», «cancerogeno», «tossico per la riproduzione» di categoria 1 A o 1B o «interferente endocrino per la salute umana» di categoria 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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