Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 19 dic 2024
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento costituisce una misura specifica ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1935/2004.
2. Il presente regolamento stabilisce prescrizioni specifiche per il 4,4’-isopropilidendifenolo («bisfenolo A» o «BPA») (n. CAS 80-05-7) e i suoi sali, nonché altri bisfenoli pericolosi e derivati pericolosi di bisfenoli, per quanto riguarda il loro uso nella fabbricazione dei seguenti gruppi di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004 e sono immessi sul mercato dell’Unione:
a)
adesivi;
b)
gomme;
c)
resine a scambio ionico;
d)
materie plastiche;
e)
inchiostri da stampa;
f)
siliconi; e
g)
vernici e rivestimenti.
3. Il presente regolamento stabilisce inoltre prescrizioni specifiche relative al contenuto di BPA nei materiali e negli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari fabbricati utilizzando un altro bisfenolo o un derivato di un bisfenolo.
Storico versioni
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