Art. 10
Modifica del regolamento (UE) n. 10/2011
In vigore dal 19 dic 2024
Modifica del regolamento (UE) n. 10/2011
Il regolamento (UE) n. 10/2011 è così modificato:
1)
all’ è aggiunto il paragrafo seguente:
«6. In deroga all’, la sostanza 2,2-bis(4-idrossifenil)propano («bisfenolo A» o «BPA») (N. CAS 80-05-7) e altri bisfenoli pericolosi o derivati pericolosi di bisfenoli quali definiti nel regolamento (UE) 2024/3190 e rientranti nell’ambito di applicazione dello stesso possono essere utilizzati solo nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica conformemente a tale regolamento.»
;
2)
nella tabella 1 dell’allegato I, le voci riguardanti la sostanza n. 151 [2,2-bis(4-idrossifenil)propano] e la sostanza n. 154 (4,4’-diidrossidifenilsulfone) sono soppresse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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