Art. 36

Infrazioni gravi

In vigore dal 18 set 2024
Infrazioni gravi Ai fini del presente regolamento sono considerate gravi le infrazioni seguenti relative alle risorse alieutiche: a) pesca praticata senza un’autorizzazione valida rilasciata dallo Stato di bandiera; b) pesca praticata in assenza di un contingente o successivamente all’esaurimento di un contingente; c) utilizzo di attrezzi da pesca vietati; d) gravi errori nella registrazione delle catture di risorse regolamentate; e) reiterata inosservanza degli o, per quanto riguarda le risorse regolamentate, dell’; f) sbarco o trasbordo in un porto non designato a norma dell’; g) mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’, paragrafi da 1 a 4; h) sbarco o trasbordo senza l’autorizzazione dello Stato di approdo, o prima dell’ora stimata di arrivo preventivamente notificata senza il permesso dello Stato di approdo, come previsto dall’; i) impedimento all’esercizio delle funzioni di un ispettore; j) pesca diretta di uno stock per il quale essa è stata sospesa o vietata; k) falsificazione o occultamento dei contrassegni, dell’identità o dell’immatricolazione di un peschereccio; l) occultamento, manomissione o eliminazione delle prove relative a un’indagine; m) violazioni multiple che, insieme, configurino una grave inosservanza delle misure di conservazione e di gestione; n) partecipazione a operazioni di trasbordo o a operazioni di pesca congiunta con pescherecci di una parte non contraente alla quale la NEAFC non abbia riconosciuto lo status di parte non contraente cooperante attiva; o) fornitura di provviste, carburante o altri servizi a pescherecci figuranti negli elenchi INN di cui all’, paragrafo 1.
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Infrazioni gravi (Art. 36 Regolamento (UE) 2024/2594) — Testo vigente | Portale Normativo