Art. 14

Comunicazione di attività di pesca

In vigore dal 18 set 2024
Comunicazione di attività di pesca 1.   Il comandante di un peschereccio dell’Unione: a) trasmette per via elettronica al CCP di riferimento i dati del giornale di pesca elettronico, comprendenti almeno i dati di cui all’allegato VIII, incluse tutte le catture effettuate dal peschereccio nel corso delle sue attività di pesca di risorse alieutiche; b) invia una notifica preventiva di entrata nella zona di regolamentazione al massimo dodici ore e non oltre due ore prima di ogni entrata in tale zona, indicando l’inizio della bordata di pesca e includendo informazioni sulle catture tenute a bordo prima dell’entrata nella zona di regolamentazione; c) trasmette una segnalazione rettificativa della notifica preventiva di entrata prima di entrare nella zona di regolamentazione al fine di aggiornare le informazioni sulle catture tenute a bordo, la data e l’ora e la posizione al momento della trasmissione, nel caso in cui il peschereccio abbia intrapreso attività di pesca dopo l’invio della notifica preventiva di entrata e prima di entrare nella zona di regolamentazione; d) registra quotidianamente tutti i dati relativi a tutte le operazioni di pesca nel giornale di pesca elettronico e trasmette al CCP una dichiarazione di operazione di pesca almeno una volta al giorno, entro e non oltre le ore 23:59 UTC; nei giorni in cui non è stata svolta alcuna operazione di pesca o non sono state effettuate catture è trasmesso un rapporto di «zero catture»; i dati relativi alle operazioni di pesca possono essere comunicati per retata o come informazioni giornaliere; ogni trasmissione del giornale di pesca elettronico contiene informazioni sulle catture effettuate nella zona di regolamentazione a partire dall’ultima comunicazione delle catture; e) registra e trasmette un rapporto distinto per ciascun attrezzo, se il peschereccio ha utilizzato più di un tipo di attrezzo nella stessa giornata; f) registra tutte le operazioni di pesca effettuate nella zona di regolamentazione nel giornale di pesca elettronico e trasmette i dati al CCP prima di uscire dalla zona di regolamentazione o non appena riceve una notifica d’ispezione in tale zona; g) trasmette al CCP una notifica preventiva di uscita prima di lasciare la zona di regolamentazione al massimo otto ore e non oltre due ore prima di ogni uscita, indicandovi anche il quantitativo totale delle catture presenti a bordo, per specie; e h) trasmette una segnalazione rettificativa della notifica preventiva di uscita prima di lasciare la zona di regolamentazione al fine di aggiornare le informazioni sulle catture presenti a bordo, la data e l’ora e la posizione al momento dell’uscita, nel caso in cui il peschereccio abbia intrapreso attività di pesca dopo l’invio della notifica preventiva di uscita e prima di uscire dalla zona di regolamentazione; il comandante, inoltre, registra tali attività di pesca nel giornale di pesca elettronico e trasmette le informazioni al CCP prima di presentare la rettifica della notifica preventiva di uscita. 2.   Il comandante di un peschereccio dell’Unione: a) non annulla una notifica preventiva di entrata dopo l’entrata nella zona di regolamentazione; b) non annulla una notifica preventiva di uscita dopo l’uscita dalla zona di regolamentazione; c) non annulla una notifica preventiva più di una volta; d) non invia una nuova notifica preventiva oltre i termini di cui al paragrafo 1, lettere b) e g); e e) non rettifica i dati registrati nel giornale di pesca elettronico dopo le ore 12:00 UTC del giorno successivo al completamento delle operazioni di pesca comunicate o dopo aver lasciato la zona di regolamentazione. 3.   Il CCP può accettare rettifiche oltre i termini stabiliti conformemente all’, paragrafo 7. 4.   Il CCP si accerta che: a) i dati registrati nel giornale di pesca elettronico siano stati rettificati solo nei casi consentiti dal presente regolamento; e b) tutte le rettifiche e le cancellazioni siano registrate e visibili a fini ispettivi. 5.   Le informazioni sulle catture di cui al presente articolo sono espresse in chilogrammi di peso vivo.
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Comunicazione di attività di pesca (Art. 14 Regolamento (UE) 2024/2594) — Testo vigente | Portale Normativo