Art. 16

Sistema di controllo dei pescherecci

In vigore dal 18 set 2024
Sistema di controllo dei pescherecci 1.   Gli Stati membri: a) istituiscono e gestiscono un CCP conformemente agli del regolamento (CE) n. 1224/2009 e prevedono procedure di salvataggio e recupero in caso di guasto del sistema; b) attuano un VMS dei loro pescherecci che svolgono attività di pesca o che prevedono di svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione; c) impongono ai loro pescherecci che svolgono attività di pesca nella zona di regolamentazione di dotarsi di un sistema autonomo che sia in grado di trasmettere automaticamente messaggi al CCP e consenta di localizzare costantemente la posizione del peschereccio; d) provvedono affinché il sistema autonomo consenta al peschereccio di trasmettere via satellite al CCP rapporti contenenti le informazioni seguenti: i) l’identificativo del peschereccio; ii) l’ultima posizione geografica del peschereccio (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore a 500 metri e un intervallo di confidenza del 99 %; iii) la data e l’ora di rilevazione della posizione del peschereccio di cui al punto ii); e iv) la velocità e la rotta al momento della rilevazione della posizione del peschereccio di cui al punto ii); e) trasmettono al segretariato della NEAFC, immediatamente dopo il loro ricevimento, i rapporti di posizione per i pescherecci battenti la loro bandiera nel momento in cui entrano o escono dalla zona di regolamentazione e, quando questi operano nella zona di regolamentazione, almeno una volta ogni ora; f) collaborano con la Commissione, l’EFCA e il segretariato della NEAFC nel gestire una banca dati che delimiti la zona di regolamentazione e sia in grado di effettuare l’importazione diretta di coordinate in un sistema di informazione geografica. Le modifiche apportate a tali coordinate sono tempestivamente notificate al segretariato della NEAFC su supporto informatico secondo le procedure descritte nell’allegato IX, con copia alla Commissione e all’EFCA. Le coordinate lasciano impregiudicata la posizione di ciascuno Stato membro per quanto riguarda la delimitazione delle zone marittime soggette alla loro sovranità e giurisdizione; g) garantiscono che i dati VMS ricevuti dai loro pescherecci siano registrati su supporto informatico e conservati per almeno tre anni; e h) per quanto riguarda la pesca di fondo nella zona di regolamentazione: i) attuano un sistema automatico in grado di monitorare e individuare eventuali attività di pesca di fondo al di fuori delle zone di pesca di fondo esistenti ed eventuali attività di pesca all’interno di zone di divieto della pesca di fondo; e ii) garantiscono che le delimitazioni delle zone di divieto della pesca di fondo siano inserite nei loro VMS e aggiornate. 2.   I comandanti dei pescherecci dell’Unione provvedono affinché i dispositivi di localizzazione via satellite siano sempre pienamente operativi e le informazioni di cui al paragrafo 1 siano trasmesse ai CCP. In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento del dispositivo di localizzazione via satellite installato a bordo del peschereccio, il dispositivo è riparato o sostituito entro un mese da tale evento. Trascorso tale periodo, è vietato iniziare una bordata di pesca con un dispositivo di localizzazione via satellite difettoso. Se il dispositivo cessa di funzionare e la bordata dura più di un mese, la riparazione o la sostituzione avviene non appena il peschereccio entra in porto, e il peschereccio non è autorizzato a proseguire la bordata di pesca o ad iniziarne un’altra senza che il dispositivo di localizzazione via satellite sia stato riparato o sostituito. 3.   Il comandante di un peschereccio con un dispositivo di localizzazione VMS difettoso trasmette al CCP, almeno ogni quattro ore, rapporti contenenti le informazioni elencate al paragrafo 1, lettera d), secondo il formato di cui all’allegato X.
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