Art. 12

Etichettatura del pesce congelato

In vigore dal 18 set 2024
Etichettatura del pesce congelato Tutto il pesce catturato nella zona della convenzione, ove congelato, è identificato mediante un’etichetta o un timbro chiaramente leggibili. L’etichetta o il timbro sono apposti, al momento dello stivaggio, su ogni cassa o blocco di pesce congelato e indicano il codice FAO alfa-3 della specie, la data di produzione in formato numerico, la sottozona e la divisione CIEM in cui è stata effettuata la cattura e il nome del peschereccio che l’ha effettuata.
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Etichettatura del pesce congelato (Art. 12 Regolamento (UE) 2024/2594) — Testo vigente | Portale Normativo