Art. 10
Marcatura degli attrezzi
In vigore dal 18 set 2024
Marcatura degli attrezzi
1. Gli attrezzi da pesca utilizzati dai pescherecci dell’Unione nella zona di regolamentazione sono contrassegnati conformemente agli articoli da 8 a 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 e alle norme internazionali generalmente accettate, in particolare la convenzione sull’esercizio della pesca nell’Atlantico del Nord, firmata a Londra il 1o giugno 1967.
2. È vietato utilizzare attrezzi da pesca non contrassegnati, nel caso in cui la marcatura sia obbligatoria, o se la marcatura non è conforme alle prescrizioni di cui al paragrafo 1. Gli ispettori della pesca NEAFC possono rimuovere ed eliminare sia l’attrezzo da pesca con marcatura non conforme sia i pesci presenti nell’attrezzo.
Storico versioni
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