Art. 8

Controllo dei pescherecci dell’Unione notificati e autorizzati

In vigore dal 18 set 2024
Controllo dei pescherecci dell’Unione notificati e autorizzati 1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione per via elettronica le informazioni relative a tutti i pescherecci battenti la loro bandiera e immatricolati nell’Unione che essi intendono autorizzare a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione. Tali informazioni sono trasmesse entro il 15 dicembre di ogni anno per l’anno successivo o comunque prima che il peschereccio entri nella zona di regolamentazione. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 e tutte le relative modifiche comprendono i dati pertinenti dei messaggi di notifica, autorizzazione, revoca, limitazione o sospensione di cui all’allegato V. 3.   La Commissione inoltra tempestivamente le informazioni di cui al paragrafo 1 al segretariato della NEAFC. 4.   I pescherecci dell’Unione non svolgono attività di pesca nella zona di regolamentazione di competenza della convenzione a meno che essi non figurino nell’elenco dei pescherecci notificati alla NEAFC e, nel caso di attività di pesca riguardanti risorse regolamentate, dei pescherecci autorizzati a pescare tali risorse regolamentate. 5.   Lo Stato membro di bandiera: a) autorizza i pescherecci battenti la sua bandiera a svolgere attività di pesca solo se esso è in grado di esercitare efficacemente le sue responsabilità di Stato di bandiera nei confronti di tali pescherecci; b) garantisce che solo i pescherecci autorizzati battenti la sua bandiera esercitino attività di pesca riguardanti risorse regolamentate; c) garantisce che i pescherecci notificati e autorizzati battenti la sua bandiera rispettino le raccomandazioni applicabili adottate dalla NEAFC e il presente regolamento; e d) s’impegna a gestire il numero di pescherecci autorizzati e il loro sforzo di pesca in funzione delle possibilità di pesca di cui esso dispone. 6.   Sul sito web della NEAFC possono essere rese pubbliche le informazioni seguenti relative agli elenchi dei pescherecci notificati e autorizzati a pescare nella zona di regolamentazione: a) il nome del peschereccio; b) il numero IMO o, se non applicabile, un altro identificativo unico del peschereccio; c) lo Stato di bandiera; d) il numero di immatricolazione esterno (se disponibile); e) l’indicativo internazionale di chiamata; f) il tipo di peschereccio (se disponibile); g) la stazza del peschereccio; h) la lunghezza del peschereccio; i) la potenza motrice del peschereccio; e j) le risorse regolamentate autorizzate nonché la data di inizio e di fine dell’autorizzazione. 7.   Salvo disposizione contraria, le navi da ricerca dell’Unione che svolgono attività di ricerca scientifica su risorse alieutiche nella zona di regolamentazione non sono vincolate da misure di conservazione e di controllo relative alla pesca nella zona di regolamentazione. Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle navi da ricerca che commercializzano tutte o parte delle catture ottenute durante le attività di ricerca nella zona di regolamentazione. Tali navi sono notificate conformemente al paragrafo 1 e rispettano gli obblighi in materia di registrazione e comunicazione applicabili ai pescherecci dell’Unione.
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