Art. 37
Provvedimenti in caso di infrazioni gravi
In vigore dal 18 set 2024
Provvedimenti in caso di infrazioni gravi
1. L’ispettore che ha fondati motivi per ritenere che il comandante o l’operatore di un peschereccio abbia commesso un’infrazione grave ne informa tempestivamente le autorità competenti dello Stato membro d’ispezione, la Commissione e l’EFCA. Lo Stato membro d’ispezione, o l’EFCA se è quest’ultima ad aver effettuato l’ispezione, trasmette tempestivamente le informazioni al segretariato della NEAFC, alle autorità competenti dello Stato di bandiera del peschereccio e, se del caso, allo Stato o agli Stati di bandiera dei pescherecci cedenti nel caso in cui il peschereccio ispezionato abbia partecipato a operazioni di trasbordo.
2. A fini di salvaguardia delle prove dell’infrazione, l’ispettore adotta tutti i provvedimenti necessari per garantirne la sicurezza e la conservazione, evitando il più possibile di intralciare il peschereccio e di interferire con le sue operazioni.
3. In caso di ispezione in mare nella zona di regolamentazione, l’ispettore è autorizzato a rimanere a bordo del peschereccio per tutto il tempo necessario a fornire informazioni a un ispettore debitamente autorizzato dalla parte contraente di bandiera o fintantoché, dallo Stato membro di bandiera o dalla parte contraente di bandiera, non sopraggiunga l’ordine all’ispettore di lasciare il peschereccio.
Storico versioni
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