Art. 38
Provvedimenti in caso di infrazioni gravi commesse da un peschereccio dell’Unione
In vigore dal 18 set 2024
Provvedimenti in caso di infrazioni gravi commesse da un peschereccio dell’Unione
1. Lo Stato membro di bandiera risponde tempestivamente a una notifica di infrazione grave e provvede affinché, entro 72 ore, un ispettore debitamente autorizzato ispezioni il peschereccio dell’Unione interessato riguardo all’infrazione.
2. A seguito della notifica dell’esito dell’esame di cui al paragrafo 1 e all’, paragrafo 1, lo Stato membro di bandiera, se le prove lo giustificano, chiede al peschereccio di recarsi immediatamente in un porto designato da tale Stato membro di bandiera per essere sottoposto a un’ispezione approfondita sotto la sua autorità e alla presenza di un ispettore NEAFC di qualsiasi altra parte contraente che desideri partecipare.
3. Lo Stato membro di bandiera può autorizzare lo Stato d’ispezione a condurre tempestivamente il peschereccio in un porto designato dallo Stato membro di bandiera.
4. Se il peschereccio non è richiamato verso un porto, lo Stato membro di bandiera ne dà tempestivamente debita giustificazione all’EFCA e alla Commissione, che a loro volta trasmettono l’informazione alla parte contraente d’ispezione e al segretariato della NEAFC.
5. Se il peschereccio è invitato a dirigersi in un porto per essere sottoposto a un’ispezione approfondita ai sensi del paragrafo 2 o 3, un ispettore NEAFC di un’altra parte contraente può salire e rimanere a bordo del peschereccio, previo consenso dello Stato membro di bandiera di quest’ultimo, durante il suo trasferimento in porto e può assistere all’ispezione in porto.
6. Lo Stato membro di bandiera comunica tempestivamente alla Commissione e all’EFCA l’esito dell’ispezione nonché le misure adottate a seguito dell’infrazione.
Storico versioni
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