Art. 40
Rapporti sulle attività di sorveglianza e ispezione, sulle infrazioni, sul seguito dato alle infrazioni e sulle attività di pesca INN
In vigore dal 18 set 2024
Rapporti sulle attività di sorveglianza e ispezione, sulle infrazioni, sul seguito dato alle infrazioni e sulle attività di pesca INN
1. Entro il 1o febbraio di ogni anno ciascuno Stato membro comunica all’EFCA e alla Commissione le informazioni seguenti:
a)
il numero di ispezioni da esso effettuate a norma degli , precisando il numero di ispezioni effettuate dallo Stato di bandiera del peschereccio ispezionato e, in caso di infrazione, la data e la posizione del peschereccio interessato e il tipo di infrazione;
b)
il numero di ore di volo e il numero di ore in mare, rispettivamente, degli aeromobili di pattugliamento e delle vedette della NEAFC, il numero di avvistamenti, da parte dello Stato di bandiera, dei pescherecci avvistati e l’elenco dei pescherecci per i quali è stato compilato singolarmente un rapporto di sorveglianza;
c)
il numero di ispezioni, in mare o nei propri porti, di pescherecci di parti non contraenti da esso effettuate nell’ambito del regime NEAFC, i nomi dei pescherecci ispezionati e i relativi Stati di bandiera, la data delle ispezioni, il nome di ogni porto in cui hanno avuto luogo le ispezioni e l’esito di tali ispezioni;
d)
in caso di sbarco o trasbordo effettuato successivamente a un’ispezione a norma del regime NEAFC, le prove presentate ai sensi dell’; e
e)
lo stato dei procedimenti relativi a ciascuna infrazione riguardante le misure di conservazione e di gestione adottate dalla NEAFC commessa nel corso dell’anno civile precedente; tali infrazioni sono riportate in ogni successivo rapporto fino alla conclusione del procedimento conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto nazionale; il rapporto indica lo stato del procedimento, precisando in particolare se il caso è pendente, oggetto di opposizione o ancora oggetto d’indagine; il rapporto comprende inoltre una descrizione specifica delle sanzioni o delle penali eventualmente imposte, indica in particolare l’importo delle ammende e il valore del pesce o dell’attrezzo confiscato, contiene eventuali avvertimenti scritti e, qualora non sia stata adottata alcuna misura, ne fornisce giustificazione.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite conformemente ai modelli adottati dalla NEAFC.
3. L’EFCA redige un rapporto dell’Unione sulla base dei rapporti degli Stati membri e delle informazioni disponibili nell’ambito del regime congiunto d’ispezione e sorveglianza dell’Unione. L’EFCA invia il rapporto dell’Unione alla Commissione entro il 20 febbraio di ogni anno. La Commissione invia il rapporto dell’Unione al segretariato della NEAFC entro il 1o marzo di ogni anno.
Storico versioni
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