Art. 42

Avvistamento e identificazione di pescherecci di parti non contraenti

In vigore dal 18 set 2024
Avvistamento e identificazione di pescherecci di parti non contraenti 1.   Gli Stati membri o l’EFCA trasmettono tempestivamente all’EFCA, con copia alla Commissione, tutte le informazioni relative ai pescherecci di parti non contraenti avvistati o altrimenti identificati nell’esercizio di attività di pesca nella zona della convenzione. L’EFCA informa tempestivamente il segretariato della NEAFC e tutti gli altri Stati membri di ciascun rapporto di avvistamento ricevuto. 2.   L’EFCA, o lo Stato membro che ha avvistato il peschereccio di una parte non contraente, tenta di informare tempestivamente il peschereccio in questione che è stato avvistato o altrimenti identificato nell’esercizio di attività di pesca nella zona della convenzione e che, tranne nel caso in cui la NEAFC abbia riconosciuto al suo Stato di bandiera lo status di parte non contraente cooperante attiva, è di conseguenza sospettato di arrecare pregiudizio alle misure di conservazione e di gestione adottate dalla NEAFC. 3.   Se un peschereccio di una parte non contraente è avvistato o altrimenti identificato nell’esercizio di attività di trasbordo, la presunzione del pregiudizio arrecato alle misure di conservazione e di gestione adottate dalla NEAFC si applica a ogni altro peschereccio di una parte non contraente che sia stato identificato quale partecipante a tali attività insieme al peschereccio in questione.
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Avvistamento e identificazione di pescherecci di parti non contraenti (Art. 42 Regolamento (UE) 2024/2594) — Testo vigente | Portale Normativo