Art. 43

Ispezioni in mare

In vigore dal 18 set 2024
Ispezioni in mare 1.   Gli ispettori NEAFC chiedono l’autorizzazione a salire a bordo e a ispezionare i pescherecci di parti non contraenti avvistati o altrimenti identificati da una parte contraente nell’esercizio di attività di pesca nella zona della convenzione. Se il comandante autorizza l’accesso a bordo e l’ispezione del peschereccio, l’ispezione è documentata compilando il rapporto d’ispezione di cui all’allegato XVIII. 2.   Gli ispettori NEAFC trasmettono tempestivamente una copia del rapporto d’ispezione al comandante del peschereccio della parte non contraente, alla Commissione e all’EFCA. L’EFCA inoltra tempestivamente tale copia al segretariato della NEAFC. Se le prove contenute nel rapporto lo giustificano, lo Stato membro adotta misure adeguate conformemente al diritto internazionale. 3.   Se il comandante non autorizza l’accesso a bordo e l’ispezione del peschereccio o non si conforma ad uno degli obblighi previsti all’, lettere da b) a f), si presume che il peschereccio della parte non contraente abbia praticato attività di pesca INN. L’ispettore EAFC informa tempestivamente l’EFCA e la Commissione. La Commissione informa tempestivamente il segretariato della NEAFC.
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Ispezioni in mare (Art. 43 Regolamento (UE) 2024/2594) — Testo vigente | Portale Normativo