Art. 24
Obblighi del comandante di un peschereccio dell’Unione durante un’ispezione in mare
In vigore dal 18 set 2024
Obblighi del comandante di un peschereccio dell’Unione durante un’ispezione in mare
Il comandante di un peschereccio dell’Unione:
a)
permette a ispettori NEAFC debitamente notificati, indipendentemente dalla parte contraente che li ha notificati, di effettuare l’ispezione;
b)
facilita un imbarco e uno sbarco rapidi e sicuri degli ispettori NEAFC fornendo loro una scaletta d’imbarco, costruita e utilizzata come descritto nell’allegato XIX;
c)
se per l’imbarco è previsto un dispositivo di sollevamento meccanico, provvede affinché l’attrezzatura ausiliaria corrispondente sia di tipo approvato dalle autorità competenti; il dispositivo è progettato e costruito in modo da garantire l’imbarco e lo sbarco degli ispettori in condizioni di sicurezza, anche per quanto riguarda il passaggio dal dispositivo al ponte e viceversa; una scaletta d’imbarco conforme all’allegato XIX è collocata sul ponte adiacente al dispositivo di sollevamento, pronta ad essere immediatamente utilizzata;
d)
collabora e offre assistenza durante l’ispezione del peschereccio effettuata a norma del presente regolamento, non ostacola o intimidisce gli ispettori NEAFC nell’esercizio delle loro funzioni, né interferisce con il loro operato, e garantisce la loro sicurezza;
e)
permette agli ispettori NEAFC di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera e della parte contraente d’ispezione;
f)
consente l’accesso alle zone, ai ponti e ai locali del peschereccio, alle catture (trasformate o meno), alle reti o agli altri attrezzi, alle apparecchiature e ad ogni informazione o documento che l’ispettore ritenga necessari conformemente all’, paragrafo 2;
g)
fornisce copie dei documenti richiesti dagli ispettori NEAFC; e
h)
offre agli ispettori NEAFC una sistemazione adeguata, compresi eventualmente il vitto e l’alloggio qualora essi restino a bordo del peschereccio a norma dell’, paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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