Art. 22
Procedure di sorveglianza
In vigore dal 18 set 2024
Procedure di sorveglianza
1. La sorveglianza si basa sugli avvistamenti effettuati dagli ispettori NEAFC senza l’ausilio di strumenti o con mezzi di sorveglianza posti su una nave o un aeromobile assegnati al regime NEAFC.
2. Gli ispettori NEAFC compilano il rapporto di sorveglianza e ne trasmettono una copia all’EFCA.
3. Lo Stato membro d’ispezione o l’EFCA trasmette tempestivamente per via elettronica allo Stato membro di bandiera o alla parte contraente del peschereccio interessato e al segretariato della NEAFC un rapporto di avvistamento conforme al formato di cui all’allegato XVII contenente i dati estratti da ciascun rapporto di sorveglianza. Uno Stato membro trasmette tali dati, con copia all’EFCA. Le immagini acquisite durante l’attività di sorveglianza sono trasmesse, su richiesta, allo Stato membro di bandiera o alla parte contraente del peschereccio interessato.
Storico versioni
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