Art. 25
Ambito di applicazione
In vigore dal 18 set 2024
Ambito di applicazione
La presente sezione si applica all’utilizzo dei porti degli Stati membri da parte di pescherecci aventi a bordo risorse alieutiche che siano state catturate nella zona della convenzione da pescherecci battenti bandiera di un’altra parte contraente e che non siano state precedentemente sbarcate o trasbordate in un porto. Si applica anche ai comandanti dei pescherecci dell’Unione, o ai loro rappresentanti, che intendono fare scalo in un porto di un’altra parte contraente e che hanno a bordo risorse alieutiche che siano state catturate nella zona della convenzione e che non siano state precedentemente sbarcate o trasbordate in un porto.
Storico versioni
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