Art. 25 · Ambito di applicazione

Art. 25

Ambito di applicazione

In vigore dal 18 set 2024
Ambito di applicazione La presente sezione si applica all’utilizzo dei porti degli Stati membri da parte di pescherecci aventi a bordo risorse alieutiche che siano state catturate nella zona della convenzione da pescherecci battenti bandiera di un’altra parte contraente e che non siano state precedentemente sbarcate o trasbordate in un porto. Si applica anche ai comandanti dei pescherecci dell’Unione, o ai loro rappresentanti, che intendono fare scalo in un porto di un’altra parte contraente e che hanno a bordo risorse alieutiche che siano state catturate nella zona della convenzione e che non siano state precedentemente sbarcate o trasbordate in un porto.
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