Art. 45
Ispezioni in porto
In vigore dal 18 set 2024
Ispezioni in porto
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i pescherecci di parti non contraenti autorizzati ad entrare in uno dei loro porti siano ispezionati conformemente all’, paragrafi da 4 a 8. Il peschereccio della parte non contraente non è autorizzato a sbarcare o trasbordare pesce fintantoché l’ispezione non è completata. Ogni ispezione è documentata compilando il rapporto d’ispezione di cui all’.
2. Se il comandante del peschereccio della parte non contraente è venuto meno a uno degli obblighi previsti all’, lettere da b) a f), si presume che il peschereccio abbia praticato attività di pesca INN.
3. Lo Stato membro di approdo trasmette immediatamente al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione e all’EFCA, le informazioni relative all’esito di tutte le ispezioni di pescherecci di parti non contraenti effettuate nei suoi porti e alle conseguenti misure.
Storico versioni
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