Art. 45

Ispezioni in porto

In vigore dal 18 set 2024
Ispezioni in porto 1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti i pescherecci di parti non contraenti autorizzati ad entrare in uno dei loro porti siano ispezionati conformemente all’, paragrafi da 4 a 8. Il peschereccio della parte non contraente non è autorizzato a sbarcare o trasbordare pesce fintantoché l’ispezione non è completata. Ogni ispezione è documentata compilando il rapporto d’ispezione di cui all’. 2.   Se il comandante del peschereccio della parte non contraente è venuto meno a uno degli obblighi previsti all’, lettere da b) a f), si presume che il peschereccio abbia praticato attività di pesca INN. 3.   Lo Stato membro di approdo trasmette immediatamente al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione e all’EFCA, le informazioni relative all’esito di tutte le ispezioni di pescherecci di parti non contraenti effettuate nei suoi porti e alle conseguenti misure.
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Ispezioni in porto (Art. 45 Regolamento (UE) 2024/2594) — Testo vigente | Portale Normativo