Art. 33

Rapporti d’ispezione

In vigore dal 18 set 2024
Rapporti d’ispezione 1.   Ogni ispezione NEAFC in porto è documentata compilando il rapporto d’ispezione riguardante il controllo da parte dello Stato di approdo (modulo PSC 3) di cui all’allegato XXIII. 2.   Il comandante del peschereccio può aggiungere le sue osservazioni al rapporto d’ispezione e, al termine dell’ispezione, appone la sua firma sul rapporto, insieme a quella dell’ispettore. Una copia del rapporto d’ispezione è consegnata al comandante del peschereccio o al rappresentante del comandante. 3.   Le autorità dello Stato membro di approdo provvedono affinché una copia di ciascun rapporto d’ispezione sia trasmessa tempestivamente allo Stato di bandiera del peschereccio ispezionato, allo Stato o agli Stati di bandiera dei pescherecci cedenti, nel caso in cui il peschereccio abbia effettuato operazioni di trasbordo, e al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione e all’EFCA. L’originale o la copia autenticata di ciascun rapporto d’ispezione sono trasmessi su richiesta allo Stato di bandiera del peschereccio ispezionato. 4.   Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di ricevere i rapporti d’ispezione a norma del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:2594:oj#art-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Rapporti d’ispezione (Art. 33 Regolamento (UE) 2024/2594) — Testo vigente | Portale Normativo