Art. 31

Ispezioni in porto

In vigore dal 18 set 2024
Ispezioni in porto 1.   Nell’ambito del regime congiunto di ispezione e sorveglianza a norma dell’, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché le ispezioni in porto dei pescherecci rientranti nell’ambito di applicazione dell’ siano effettuate secondo una metodologia armonizzata di valutazione del rischio stabilita in collaborazione con l’EFCA, e con il suo coordinamento, tenendo conto degli orientamenti generali illustrati nell’allegato XXII. 2.   Ai fini della valutazione del rischio e, se del caso, dell’ispezione, a seguito di una notifica preventiva di cui all’, gli Stati membri provvedono affinché gli ispettori NEAFC del porto valutino i dati del giornale di pesca elettronico e i dati VMS riguardanti tutte le attività di pesca svolte da un peschereccio all’interno della zona di regolamentazione inviati dal peschereccio in questione al segretariato della NEAFC nel corso dell’intero anno precedente lo sbarco previsto. In caso di trasbordo sono valutati anche i dati dei pescherecci cedenti. 3.   Per ogni anno, ciascuno Stato membro effettua ispezioni su almeno il 5 % degli sbarchi o dei trasbordi di pesce fresco e su almeno il 7,5 % del pesce congelato nei propri porti soggetti all’. L’ispezione di un peschereccio che sbarca o trasborda catture sia fresche che congelate è effettuata richiamandosi ai parametri di riferimento relativi al pesce sia fresco che congelato. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché le ispezioni siano effettuate in modo equo, trasparente e non discriminatorio e non si verifichino casi di molestie nei confronti degli operatori di nessun peschereccio. 5.   Nell’ambito delle procedure d’ispezione, gli Stati membri provvedono affinché gli ispettori: a) siano muniti di un idoneo documento d’identità da esibire al comandante del peschereccio alla prima occasione utile durante un’ispezione; b) esaminino tutte le zone d’interesse del peschereccio al fine di verificare il rispetto delle misure di conservazione e di gestione pertinenti; c) facciano il possibile per non causare ritardi ingiustificati al peschereccio, limitare al massimo le interferenze e l’intralcio ad esso arrecati ed evitare che la qualità del pesce venga alterata; d) non impediscano al comandante di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera; e) verifichino che la documentazione presente a bordo relativa all’identificazione del peschereccio e le informazioni riguardanti il proprietario siano vere, complete e corrette, se necessario anche prendendo debitamente contatto con lo Stato di bandiera o consultando i registri internazionali dei pescherecci; f) verifichino che la bandiera e i contrassegni apposti sul peschereccio, compresi il nome, il numero di immatricolazione esterno, il numero IMO, l’indicativo internazionale di chiamata e altri contrassegni nonché le dimensioni principali, corrispondano alle informazioni contenute nella documentazione; g) verifichino che le autorizzazioni per la pesca e le attività inerenti alla pesca siano autentiche, complete, corrette e conformi alle informazioni fornite ai sensi dell’; h) esaminino tutti gli altri documenti e registri pertinenti presenti a bordo, compresi quelli in formato elettronico e i dati VMS provenienti dallo Stato di bandiera o da organizzazioni regionali di gestione della pesca pertinenti; la documentazione pertinente può comprendere giornali di bordo, documenti di cattura, di trasbordo o commerciali, ruolini d’equipaggio, piani di stivaggio e relativi schemi grafici, descrizioni delle stive e documenti richiesti a norma della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (26); i) esaminino tutti gli attrezzi da pesca pertinenti presenti a bordo, compresi eventuali attrezzi riposti in modo da non essere visibili e i dispositivi connessi, e ne verifichino la conformità alle condizioni previste dalle autorizzazioni; gli attrezzi da pesca sono controllati anche per accertare che caratteristiche quali le dimensioni delle maglie e del filo, i dispositivi e gli accessori, le dimensioni e la configurazione di reti, nasse e draghe e le dimensioni e il numero di ami siano conformi alla normativa applicabile e che i contrassegni corrispondano a quelli autorizzati per il peschereccio; j) determinino se il pesce presente a bordo è stato catturato in conformità alle autorizzazioni corrispondenti; k) effettuino il controllo di tutte le operazioni di scarico o trasbordo e il controllo incrociato per specie tra i quantitativi indicati nella notifica preventiva di sbarco e quelli effettivamente sbarcati o trasbordati; l) esaminino il pesce, anche mediante campionamento, per determinarne quantità e composizione; nel farlo gli ispettori possono aprire i contenitori in cui il pesce è stato preimballato e spostare la cattura o i contenitori per verificare l’integrità delle stive; tale esame può comprendere ispezioni del tipo di prodotto e la determinazione del peso nominale; m) verifichino e prendano nota dei quantitativi di pesce di ogni specie rimanenti a bordo, una volta completato lo sbarco o il trasbordo; n) valutino se vi sono prove evidenti indicanti che il peschereccio ha praticato attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata o attività di supporto connesse a tale tipo di pesca; o) presentino il rapporto contenente l’esito dell’ispezione e le eventuali misure da adottare al comandante del peschereccio, che dovrà firmarlo insieme all’ispettore; la firma del comandante sul rapporto serve unicamente a confermare l’avvenuto ricevimento di una copia dello stesso; il comandante può aggiungere al rapporto eventuali osservazioni o obiezioni e, se del caso, prendere contatto con le autorità competenti dello Stato di bandiera, in particolare se ha serie difficoltà a comprendere il contenuto del rapporto; e p) provvedano, ove necessario e possibile, a far tradurre la documentazione pertinente. 6.   Gli Stati membri facilitano la comunicazione con il comandante o con i membri dell’equipaggio di grado più elevato, anche garantendo, ove necessario e possibile, che l’ispettore sia accompagnato da un interprete. 7.   Il presente articolo si applica in aggiunta alle norme relative alla procedura d’ispezione di cui all’ del regolamento (CE) n. 1005/2008.
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Ispezioni in porto (Art. 31 Regolamento (UE) 2024/2594) — Testo vigente | Portale Normativo