Art. 34

Procedure d’infrazione

In vigore dal 18 set 2024
Procedure d’infrazione 1.   Gli ispettori che segnalano un’infrazione commessa da un peschereccio in relazione a un’attività di pesca e contraria alle misure di conservazione e di gestione adottate dalla NEAFC: a) registrano l’infrazione nel rapporto di cui all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 11, o all’, paragrafo 1; b) registrano le prove ritenute necessarie in relazione all’infrazione; c) adottano tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova ai fini di una successiva ispezione in porto; su qualsiasi parte dell’attrezzo da pesca che l’ispettore ritenga essere o essere stato utilizzato in violazione delle misure applicabili può essere fissato saldamente un apposito contrassegno identificativo; e d) tentano immediatamente di comunicare con le autorità dello Stato membro d’ispezione e con l’EFCA. 2.   Lo Stato membro d’ispezione, o l’EFCA se è quest’ultima ad effettuare l’ispezione o la sorveglianza, comunica per iscritto e per via elettronica i dettagli dell’infrazione all’autorità designata dello Stato di bandiera del peschereccio ispezionato e alla Commissione e all’EFCA, ove possibile, entro il primo giorno lavorativo successivo all’inizio dell’ispezione. Se del caso, lo Stato membro d’ispezione, o l’EFCA, ne comunica i risultati anche alla parte contraente nelle cui acque è stata commessa l’infrazione e allo Stato di cui il comandante del peschereccio è cittadino. 3.   Lo Stato membro d’ispezione, o l’EFCA, trasmette tempestivamente l’originale del rapporto di sorveglianza o d’ispezione, corredato di eventuali documenti giustificativi, alle autorità competenti dello Stato di bandiera del peschereccio ispezionato, con copia al segretariato della NEAFC, alla Commissione e all’EFCA. 4.   Qualora nel rapporto di cui all’, paragrafo 1, sia registrata un’infrazione delle norme NEAFC, lo Stato membro d’ispezione adotta le opportune misure di coercizione o comunica, per posta elettronica, alle autorità designate dello Stato membro di bandiera o della parte contraente di bandiera del peschereccio ispezionato l’intenzione di trasferire il procedimento. Tale procedura non pregiudica la competenza dello Stato membro d’ispezione, dello Stato membro di bandiera o della parte contraente di bandiera di applicare la rispettiva legislazione né la competenza dello Stato di bandiera per quanto riguarda le attività di pesca all’interno della zona di regolamentazione.
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Procedure d’infrazione (Art. 34 Regolamento (UE) 2024/2594) — Testo vigente | Portale Normativo