Art. 32
Obblighi degli operatori durante le ispezioni in porto
In vigore dal 18 set 2024
Obblighi degli operatori durante le ispezioni in porto
1. Il presente articolo si applica in aggiunta agli obblighi generali di cui all’articolo 75 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all’articolo 113 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
2. Il comandante di un peschereccio sottoposto a ispezione, o se del caso il suo rappresentante, ottempera agli obblighi di cui all’articolo 75 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all’articolo 114 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 e, se applicabili, agli obblighi di cui all’ del presente regolamento.
Storico versioni
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