Art. 46

Sbarchi, trasbordi e uso del porto

In vigore dal 18 set 2024
Sbarchi, trasbordi e uso del porto 1.   Gli sbarchi, i trasbordi o gli altri usi del porto da parte di pescherecci di parti non contraenti possono avere inizio soltanto previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di approdo conformemente all’ del regolamento (CE) n. 1005/2008. 2.   In caso di entrata in porto di un peschereccio di una parte non contraente, lo Stato membro nega a tale peschereccio l’autorizzazione a effettuare operazioni di sbarco, trasbordo, trasformazione e confezionamento delle risorse alieutiche e ad usufruire di altri servizi portuali, compresi il rifornimento di carburante, il riapprovvigionamento, la manutenzione e il carenaggio, se: a) il peschereccio è stato ispezionato ai sensi dell’ e dall’ispezione è emerso che a bordo sono presenti specie soggette a raccomandazioni NEAFC, a meno che il comandante del peschereccio non fornisca alle autorità competenti prove soddisfacenti in grado di dimostrare che la loro cattura ha avuto luogo fuori dalla zona di regolamentazione o nel rispetto di tutte le raccomandazioni NEAFC pertinenti; b) lo Stato di bandiera del peschereccio in questione, o lo Stato o gli Stati di bandiera dei pescherecci cedenti se il peschereccio ha partecipato a operazioni di trasbordo, non fornisce la conferma prevista dall’; c) il comandante del peschereccio in questione è venuto meno a uno degli obblighi di cui all’, lettere da b) a f); d) gli Stati membri hanno ricevuto prove evidenti della cattura delle risorse alieutiche presenti a bordo nelle acque soggette alla giurisdizione di una parte contraente in violazione della normativa applicabile; o e) gli Stati membri dispongono di prove sufficienti del fatto che il peschereccio ha altrimenti praticato o coadiuvato attività di pesca INN nella zona della convenzione. 3.   In caso di diniego ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri comunicano la loro decisione al comandante del peschereccio della parte non contraente, o a un suo rappresentante, e al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione e all’EFCA. 4.   Gli Stati membri revocano il diniego di utilizzo dei loro porti nei riguardi di un peschereccio di una parte non contraente solo se esistono prove sufficienti che le motivazioni del diniego erano inadeguate o errate o che tali motivazioni non sono più pertinenti. 5.   Lo Stato membro che ha revocato il diniego ai sensi del paragrafo 4 ne informa tempestivamente i destinatari della comunicazione di cui al paragrafo 3.
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