Art. 37 · Provvedimenti in caso di infrazioni gravi

Art. 37

Provvedimenti in caso di infrazioni gravi

In vigore dal 18 set 2024
Provvedimenti in caso di infrazioni gravi 1.   L’ispettore che ha fondati motivi per ritenere che il comandante o l’operatore di un peschereccio abbia commesso un’infrazione grave ne informa tempestivamente le autorità competenti dello Stato membro d’ispezione, la Commissione e l’EFCA. Lo Stato membro d’ispezione, o l’EFCA se è quest’ultima ad aver effettuato l’ispezione, trasmette tempestivamente le informazioni al segretariato della NEAFC, alle autorità competenti dello Stato di bandiera del peschereccio e, se del caso, allo Stato o agli Stati di bandiera dei pescherecci cedenti nel caso in cui il peschereccio ispezionato abbia partecipato a operazioni di trasbordo. 2.   A fini di salvaguardia delle prove dell’infrazione, l’ispettore adotta tutti i provvedimenti necessari per garantirne la sicurezza e la conservazione, evitando il più possibile di intralciare il peschereccio e di interferire con le sue operazioni. 3.   In caso di ispezione in mare nella zona di regolamentazione, l’ispettore è autorizzato a rimanere a bordo del peschereccio per tutto il tempo necessario a fornire informazioni a un ispettore debitamente autorizzato dalla parte contraente di bandiera o fintantoché, dallo Stato membro di bandiera o dalla parte contraente di bandiera, non sopraggiunga l’ordine all’ispettore di lasciare il peschereccio.
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