Art. 29

Autorizzazione di sbarco, trasbordo e altri usi del porto

In vigore dal 18 set 2024
Autorizzazione di sbarco, trasbordo e altri usi del porto 1.   Gli Stati membri di approdo provvedono affinché, a seguito di una notifica trasmessa a norma dell’, lo Stato di bandiera del peschereccio che intende effettuare lo sbarco o il trasbordo o, se il peschereccio ha effettuato operazioni di trasbordo al di fuori di un porto, lo Stato o gli Stati di bandiera dei pescherecci cedenti compilino la parte B del modulo PSC per confermare o meno che: a) il peschereccio che ha dichiarato le catture disponeva di contingenti sufficienti per le specie dichiarate; b) i quantitativi di pesce a bordo sono stati debitamente comunicati e considerati ai fini del calcolo dei limiti di cattura o di sforzo eventualmente applicabili; c) il peschereccio che ha dichiarato le catture disponeva dell’autorizzazione a pescare nelle zone oggetto della dichiarazione; d) la presenza del peschereccio nella zona di cattura dichiarata è stata verificata utilizzando i dati VMS. 2.   Il comandante del peschereccio non inizia le operazioni di sbarco o di trasbordo né si avvale dei servizi portuali prima che le autorità competenti dello Stato membro di approdo abbiano rilasciato l’autorizzazione compilando debitamente la parte C del modulo PSC tramite il sito web della NEAFC e prima che sia scaduto l’orario stimato di arrivo indicato nella notifica preventiva (PSC 1 o PSC 2). Tale autorizzazione è concessa unicamente se si è ricevuta, da parte dello Stato di bandiera, la conferma di cui al paragrafo 1. Le operazioni di sbarco e trasbordo e l’uso di altri servizi portuali possono tuttavia iniziare, con il permesso delle autorità competenti dello Stato membro di approdo, prima dell’ora stimata di arrivo. 3.   In deroga al paragrafo 2, in assenza della conferma dello Stato di bandiera di cui al paragrafo 1 lo Stato membro di approdo può autorizzare uno sbarco totale o parziale alle condizioni seguenti: a) il pesce deve essere tenuto in deposito sotto il controllo delle autorità competenti; b) il pesce deve essere posto in vendita, preso in consegna o trasportato soltanto una volta pervenuta la conferma di cui al paragrafo 1; e c) in caso di mancata ricezione della conferma entro 14 giorni dallo sbarco, le autorità competenti dello Stato membro di approdo possono confiscare ed eliminare il pesce conformemente alla normativa nazionale. 4.   Lo sbarco, il trasbordo e altri usi dei servizi portuali non sono autorizzati qualora lo Stato membro di approdo riceva prove inequivocabili che le catture presenti a bordo sono state prelevate in violazione delle prescrizioni di una parte contraente applicabili alle zone soggette alla sua giurisdizione nazionale. 5.   Le autorità competenti dello Stato membro di approdo notificano tempestivamente la loro decisione di rilasciare o meno un’autorizzazione di sbarco, trasbordo o altro uso dei servizi portuali al comandante del peschereccio o al suo rappresentante, allo Stato di bandiera del peschereccio e al segretariato della NEAFC, compilando, se del caso, la parte C del modulo PSC.
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Autorizzazione di sbarco, trasbordo e altri usi del porto (Art. 29 Regolamento (UE) 2024/2594) — Testo vigente | Portale Normativo