Art. 28
Notifica preventiva di entrata in porto
In vigore dal 18 set 2024
Notifica preventiva di entrata in porto
1. I comandanti dei pescherecci aventi a bordo risorse alieutiche di cui all’ che intendano fare scalo in un porto dell’Unione o i loro rappresentanti e i comandanti dei pescherecci dell’Unione aventi a bordo risorse alieutiche catturate nella zona della convenzione che intendano fare scalo in un porto di un’altra parte contraente o i loro rappresentanti informano le autorità competenti dello Stato di approdo entro e non oltre tre giorni lavorativi prima dell’ora stimata di arrivo. Lo Stato membro di approdo può stabilire un altro termine di notifica tenendo conto, in particolare, del tipo di trasformazione del pesce catturato o della distanza tra i fondali di pesca e i suoi porti. In tal caso, lo Stato membro di approdo interessato informa tempestivamente la Commissione, che a sua volta informa tempestivamente il segretariato della NEAFC.
2. La notifica preventiva di cui al paragrafo 1 è effettuata tramite il sito web della NEAFC, utilizzando il modulo di controllo dello Stato di approdo (Port State Control – PSC) riportato nell’allegato XXI, con la parte A debitamente compilata come segue:
a)
il modulo PSC 1 è utilizzato quando il peschereccio trasporta le proprie catture;
b)
il modulo PSC 2 è utilizzato quando il peschereccio ha effettuato operazioni di trasbordo, nel qual caso le informazioni relative alle catture devono essere fornite separatamente per ciascun peschereccio cedente.
3. Se il sito web della NEAFC è offline, la notifica preventiva di cui al paragrafo 1 è inviata per posta elettronica o mediante un sistema di trasmissione via fax.
4. La notifica preventiva di cui al paragrafo 1 può essere annullata dal mittente informandone le autorità competenti del porto che il comandante intendeva utilizzare, entro e non oltre 24 ore prima dell’ora stimata notificata di arrivo nel porto. Lo Stato membro di approdo può stabilire un altro termine di notifica di tale annullamento. In tal caso, lo Stato membro di approdo interessato informa tempestivamente la Commissione, che a sua volta informa tempestivamente il segretariato della NEAFC.
5. Le autorità competenti dello Stato membro di approdo inoltrano tempestivamente una copia delle notifiche di cui ai paragrafi 1 e 4 al segretariato della NEAFC, allo Stato di bandiera del peschereccio e, se il peschereccio ha effettuato operazioni di trasbordo, allo Stato o agli Stati di bandiera dei pescherecci cedenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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