Art. 16

Valutazione inter pares

In vigore dal 9 set 2024
Valutazione inter pares 1.   Se l’organismo nazionale di accreditamento è soggetto a una valutazione inter pares periodica a norma dell’ del regolamento (CE) n. 765/2008, l’organismo riconosciuto ai sensi dell’ del medesimo regolamento applica adeguati criteri di valutazione inter pares e attua un processo efficace e indipendente per detta valutazione al fine di stabilire se: a) l’organismo nazionale di accreditamento sottoposto alla valutazione inter pares abbia condotto le attività di accreditamento conformemente al capo I; b) l’organismo nazionale di accreditamento sottoposto alla valutazione inter pares soddisfi i requisiti di cui al presente capo. 2.   I criteri comprendono i requisiti di competenza per i valutatori inter pares e le squadre di valutazione inter pares specifici relativamente al regolamento (UE) 2023/1805. 3.   L’organismo riconosciuto ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 765/2008 pubblica l’esito della valutazione inter pares dell’organismo nazionale di accreditamento di cui al paragrafo 1 e lo comunica alla Commissione, alle autorità nazionali responsabili degli organismi nazionali di accreditamento negli Stati membri e all’autorità competente dello Stato di riferimento o al punto di contatto di cui all’. 4.   Fatto salvo l’ del regolamento (CE) n. 765/2008, l’organismo nazionale di accreditamento che abbia superato una valutazione inter pares organizzata dall’organismo riconosciuto ai sensi dell’ del medesimo regolamento prima dell’entrata in vigore del presente regolamento è esentato da una nuova valutazione inter pares in seguito all’entrata in vigore del presente regolamento se può dimostrare la conformità alle prescrizioni di quest’ultimo. 5.   A tal fine, l’organismo nazionale di accreditamento interessato presenta una richiesta corredata della documentazione necessaria all’organismo riconosciuto ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 765/2008. 6.   L’organismo riconosciuto ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 765/2008 decide se sono soddisfatte le condizioni per concedere un’esenzione. 7.   Tale esenzione si applica per un periodo non superiore a tre anni dalla data di notifica della decisione all’organismo nazionale di accreditamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:192:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Valutazione inter pares (Art. 16 Regolamento (UE) 2025/192) — Testo vigente | Portale Normativo