Art. 17

Riconoscimento reciproco dei verificatori

In vigore dal 9 set 2024
Riconoscimento reciproco dei verificatori Fatto salvo l’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008, se l’organismo nazionale di accreditamento non è stato sottoposto a un processo completo di valutazione inter pares, gli Stati membri accettano i certificati di accreditamento dei verificatori accreditati da detto organismo purché l’organismo riconosciuto ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 765/2008 abbia avviato una valutazione inter pares nei confronti di tale organismo nazionale di accreditamento e non abbia individuato alcuna inosservanza del presente regolamento da parte dello stesso.
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Riconoscimento reciproco dei verificatori (Art. 17 Regolamento (UE) 2025/192) — Testo vigente | Portale Normativo