Art. 11
Requisiti per gli organismi nazionali di accreditamento
In vigore dal 9 set 2024
Requisiti per gli organismi nazionali di accreditamento
1. In assenza di disposizioni specifiche in materia di requisiti per gli organismi nazionali di accreditamento nel presente regolamento o nel regolamento (UE) 2023/1805, si applicano le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. Ai fini del presente regolamento, l’organismo nazionale di accreditamento designato a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008 espleta le proprie funzioni conformemente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’, paragrafo 2.
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