Art. 11 · Requisiti per gli organismi nazionali di accreditamento

Art. 11

Requisiti per gli organismi nazionali di accreditamento

In vigore dal 9 set 2024
Requisiti per gli organismi nazionali di accreditamento 1.   In assenza di disposizioni specifiche in materia di requisiti per gli organismi nazionali di accreditamento nel presente regolamento o nel regolamento (UE) 2023/1805, si applicano le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008. 2.   Ai fini del presente regolamento, l’organismo nazionale di accreditamento designato a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008 espleta le proprie funzioni conformemente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’, paragrafo 2.
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