Art. 10

Misure amministrative

In vigore dal 9 set 2024
Misure amministrative 1.   L’organismo nazionale di accreditamento può sospendere o revocare l’accreditamento del verificatore qualora quest’ultimo non ottemperi alle prescrizioni del presente regolamento. 2.   L’organismo nazionale di accreditamento sospende o revoca l’accreditamento del verificatore su richiesta di quest’ultimo. 3.   L’organismo nazionale di accreditamento istituisce, documenta, applica e mantiene una procedura per la sospensione e la revoca dell’accreditamento conformemente alla norma armonizzata di cui all’, paragrafo 2. 4.   L’organismo nazionale di accreditamento sospende l’accreditamento del verificatore se questi: a) ha commesso una violazione grave delle prescrizioni del presente regolamento; b) non ha soddisfatto le prescrizioni del presente regolamento in maniera persistente e ripetuta; c) ha violato altri termini e condizioni specifici stabiliti dall’organismo nazionale di accreditamento. 5.   L’organismo nazionale di accreditamento revoca l’accreditamento del verificatore se: a) il verificatore non ha posto rimedio ai problemi che hanno determinato una decisione di sospensione del certificato di accreditamento; b) un membro dell’alta dirigenza del verificatore o un membro del personale coinvolto in attività di verifica disciplinate dal presente regolamento ha subito una condanna per frode; c) il verificatore ha intenzionalmente fornito informazioni false o ha intenzionalmente occultato informazioni. 6.   La decisione dell’organismo nazionale di accreditamento di sospendere o revocare l’accreditamento a norma dei paragrafi 1, 4 e 5 è passibile di ricorso secondo le procedure stabilite dagli Stati membri in conformità dell’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 765/2008. 7.   La decisione dell’organismo nazionale di accreditamento di sospendere o revocare l’accreditamento ha effetto dopo la notifica della medesima al verificatore. Prima di prendere tale decisione l’organismo nazionale di accreditamento ne considera l’incidenza sulle attività svolte, in funzione della natura della difformità. 8.   L’organismo nazionale di accreditamento pone termine alla sospensione del certificato di accreditamento qualora abbia ricevuto informazioni soddisfacenti e concluda che il verificatore ottempera alle prescrizioni del presente regolamento.
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Misure amministrative (Art. 10 Regolamento (UE) 2025/192) — Testo vigente | Portale Normativo