Art. 5
Valutazione
In vigore dal 9 set 2024
Valutazione
1. Ai fini della valutazione di cui all’, la squadra di valutazione designata a norma dell’ svolge quanto meno le attività seguenti:
a)
un esame di tutti i documenti e i registri pertinenti forniti dal richiedente a norma dell’;
b)
una visita in loco per esaminare un campione rappresentativo della documentazione interna di verifica e valutare l’attuazione del sistema di gestione della qualità del richiedente e le procedure o i processi per le attività di verifica di cui all’articolo 35 del regolamento di esecuzione relativo alle attività di verifica FuelEU;
c)
l’osservazione diretta delle prestazioni e delle competenze di un numero rappresentativo di addetti del richiedente coinvolti:
i.
nella valutazione dei piani di monitoraggio;
ii.
nella verifica delle relazioni FuelEU;
iii.
nella verifica della conformità ai requisiti in materia di intensità dei gas a effetto serra mediante il calcolo dell’intensità dei gas a effetto serra dell’energia usata a bordo, del saldo di conformità e degli scali in porto non conformi; e
iv.
nel rilascio del documento di conformità FuelEU;
al fine di assicurare che operino conformemente al presente regolamento.
2. La squadra di valutazione svolge le attività di cui al paragrafo 1 conformemente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’, paragrafo 2.
3. La squadra di valutazione comunica al richiedente le risultanze della propria attività e le eventuali difformità riscontrate e gli chiede di rispondere, conformemente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’, paragrafo 2.
4. Il richiedente adotta azioni correttive per porre rimedio alle eventuali difformità comunicategli a norma del paragrafo 3 e indica nella risposta le azioni adottate o che prevede di adottare entro il termine fissato dall’organismo nazionale di accreditamento per risolverle.
5. L’organismo nazionale di accreditamento esamina la risposta data dal richiedente a norma del paragrafo 4.
6. Qualora reputi la risposta o le azioni correttive del richiedente insufficienti o inefficaci, l’organismo nazionale di accreditamento chiede al richiedente di trasmettere ulteriori informazioni o adottare ulteriori misure.
7. Per accertare l’effettiva attuazione delle azioni correttive, l’organismo nazionale di accreditamento può anche chiedere prove oppure condurre una valutazione di follow-up.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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