Art. 5 · Valutazione

Art. 5

Valutazione

In vigore dal 9 set 2024
Valutazione 1.   Ai fini della valutazione di cui all’, la squadra di valutazione designata a norma dell’ svolge quanto meno le attività seguenti: a) un esame di tutti i documenti e i registri pertinenti forniti dal richiedente a norma dell’; b) una visita in loco per esaminare un campione rappresentativo della documentazione interna di verifica e valutare l’attuazione del sistema di gestione della qualità del richiedente e le procedure o i processi per le attività di verifica di cui all’articolo 35 del regolamento di esecuzione relativo alle attività di verifica FuelEU; c) l’osservazione diretta delle prestazioni e delle competenze di un numero rappresentativo di addetti del richiedente coinvolti: i. nella valutazione dei piani di monitoraggio; ii. nella verifica delle relazioni FuelEU; iii. nella verifica della conformità ai requisiti in materia di intensità dei gas a effetto serra mediante il calcolo dell’intensità dei gas a effetto serra dell’energia usata a bordo, del saldo di conformità e degli scali in porto non conformi; e iv. nel rilascio del documento di conformità FuelEU; al fine di assicurare che operino conformemente al presente regolamento. 2.   La squadra di valutazione svolge le attività di cui al paragrafo 1 conformemente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’, paragrafo 2. 3.   La squadra di valutazione comunica al richiedente le risultanze della propria attività e le eventuali difformità riscontrate e gli chiede di rispondere, conformemente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’, paragrafo 2. 4.   Il richiedente adotta azioni correttive per porre rimedio alle eventuali difformità comunicategli a norma del paragrafo 3 e indica nella risposta le azioni adottate o che prevede di adottare entro il termine fissato dall’organismo nazionale di accreditamento per risolverle. 5.   L’organismo nazionale di accreditamento esamina la risposta data dal richiedente a norma del paragrafo 4. 6.   Qualora reputi la risposta o le azioni correttive del richiedente insufficienti o inefficaci, l’organismo nazionale di accreditamento chiede al richiedente di trasmettere ulteriori informazioni o adottare ulteriori misure. 7.   Per accertare l’effettiva attuazione delle azioni correttive, l’organismo nazionale di accreditamento può anche chiedere prove oppure condurre una valutazione di follow-up.
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