Art. 6

Decisione sull’accreditamento e certificato di accreditamento

In vigore dal 9 set 2024
Decisione sull’accreditamento e certificato di accreditamento 1.   Al momento di predisporre e adottare la decisione in merito alla concessione, alla proroga o al rinnovo dell’accreditamento di un richiedente, l’organismo nazionale di accreditamento tiene conto dei requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’, paragrafo 2. 2.   L’organismo nazionale di accreditamento che decide di concedere l’accreditamento a un richiedente o rinnovarglielo rilascia un certificato di accreditamento in tal senso. Il certificato di accreditamento è rilasciato per tutte le attività di verifica a norma del regolamento (UE) 2023/1805. 3.   Il certificato di accreditamento contiene almeno le informazioni obbligatorie conformemente alla norma armonizzata di cui all’, paragrafo 2. 4.   Il certificato di accreditamento ha validità non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di rilascio da parte dell’organismo nazionale di accreditamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:192:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Decisione sull’accreditamento e certificato di accreditamento (Art. 6 Regolamento (UE) 2025/192) — Testo vigente | Portale Normativo