Art. 19
Scambio di informazioni e punti di contatto
In vigore dal 9 set 2024
Scambio di informazioni e punti di contatto
1. Gli Stati membri istituiscono un sistema efficace di scambio di informazioni e di cooperazione fra il proprio organismo nazionale di accreditamento e l’autorità competente dello Stato di riferimento.
2. Qualora in uno Stato membro siano designate più autorità ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2023/1805, una di esse è autorizzata da tale Stato membro a fungere da punto di contatto per lo scambio di informazioni, per il coordinamento della cooperazione di cui al paragrafo 1 e per le attività di cui al presente capo.
Storico versioni
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