Art. 14

Esperti tecnici

In vigore dal 9 set 2024
Esperti tecnici 1.   L’organismo nazionale di accreditamento può includere esperti tecnici nella squadra di valutazione per avvalersi delle conoscenze dettagliate e delle competenze specifiche in una determinata materia necessarie a coadiuvare il valutatore responsabile o il valutatore. 2.   L’esperto tecnico è dotato delle competenze necessarie per assistere efficacemente il valutatore responsabile e il valutatore nella materia per cui è richiesta la sua consulenza. Inoltre, l’esperto tecnico: a) ha una conoscenza sufficiente della legislazione pertinente e degli orientamenti applicabili di cui all’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione relativo alle attività di verifica FuelEU; b) ha una conoscenza sufficiente delle attività di verifica. 3.   L’esperto tecnico esegue i compiti specificati sotto la direzione e la piena responsabilità del valutatore responsabile in questione.
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Esperti tecnici (Art. 14 Regolamento (UE) 2025/192) — Testo vigente | Portale Normativo