Art. 14
Esperti tecnici
In vigore dal 9 set 2024
Esperti tecnici
1. L’organismo nazionale di accreditamento può includere esperti tecnici nella squadra di valutazione per avvalersi delle conoscenze dettagliate e delle competenze specifiche in una determinata materia necessarie a coadiuvare il valutatore responsabile o il valutatore.
2. L’esperto tecnico è dotato delle competenze necessarie per assistere efficacemente il valutatore responsabile e il valutatore nella materia per cui è richiesta la sua consulenza. Inoltre, l’esperto tecnico:
a)
ha una conoscenza sufficiente della legislazione pertinente e degli orientamenti applicabili di cui all’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione relativo alle attività di verifica FuelEU;
b)
ha una conoscenza sufficiente delle attività di verifica.
3. L’esperto tecnico esegue i compiti specificati sotto la direzione e la piena responsabilità del valutatore responsabile in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2025:192:oj#art-14