Art. 15

Reclami

In vigore dal 9 set 2024
Reclami Qualora riceva un reclamo riguardante il verificatore dall’autorità competente dello Stato di riferimento, dalla società di navigazione, dallo Stato di bandiera responsabile per le navi battenti bandiera di uno Stato membro oppure da altre parti interessate, entro un termine ragionevole e non superiore a tre mesi dalla data di ricezione del reclamo l’organismo nazionale di accreditamento: a) si pronuncia in merito alla validità del reclamo; b) provvede affinché il verificatore interessato abbia la possibilità di presentare le proprie osservazioni; c) adotta misure adeguate per far fronte al reclamo; d) registra il reclamo e le misure adottate; e) risponde all’autore del reclamo.
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Reclami (Art. 15 Regolamento (UE) 2025/192) — Testo vigente | Portale Normativo