Art. 16
Valutazione inter pares
In vigore dal 9 set 2024
Valutazione inter pares
1. Se l’organismo nazionale di accreditamento è soggetto a una valutazione inter pares periodica a norma dell’ del regolamento (CE) n. 765/2008, l’organismo riconosciuto ai sensi dell’ del medesimo regolamento applica adeguati criteri di valutazione inter pares e attua un processo efficace e indipendente per detta valutazione al fine di stabilire se:
a)
l’organismo nazionale di accreditamento sottoposto alla valutazione inter pares abbia condotto le attività di accreditamento conformemente al capo I;
b)
l’organismo nazionale di accreditamento sottoposto alla valutazione inter pares soddisfi i requisiti di cui al presente capo.
2. I criteri comprendono i requisiti di competenza per i valutatori inter pares e le squadre di valutazione inter pares specifici relativamente al regolamento (UE) 2023/1805.
3. L’organismo riconosciuto ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 765/2008 pubblica l’esito della valutazione inter pares dell’organismo nazionale di accreditamento di cui al paragrafo 1 e lo comunica alla Commissione, alle autorità nazionali responsabili degli organismi nazionali di accreditamento negli Stati membri e all’autorità competente dello Stato di riferimento o al punto di contatto di cui all’.
4. Fatto salvo l’ del regolamento (CE) n. 765/2008, l’organismo nazionale di accreditamento che abbia superato una valutazione inter pares organizzata dall’organismo riconosciuto ai sensi dell’ del medesimo regolamento prima dell’entrata in vigore del presente regolamento è esentato da una nuova valutazione inter pares in seguito all’entrata in vigore del presente regolamento se può dimostrare la conformità alle prescrizioni di quest’ultimo.
5. A tal fine, l’organismo nazionale di accreditamento interessato presenta una richiesta corredata della documentazione necessaria all’organismo riconosciuto ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 765/2008.
6. L’organismo riconosciuto ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 765/2008 decide se sono soddisfatte le condizioni per concedere un’esenzione.
7. Tale esenzione si applica per un periodo non superiore a tre anni dalla data di notifica della decisione all’organismo nazionale di accreditamento.
Storico versioni
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