Art. 18

Autorizzazioni nell'ambito dei distretti

In vigore dal 13 giu 2024
Autorizzazioni nell'ambito dei distretti 1.   Le sezioni II e III si applicano ai singoli progetti nei distretti. Per ciascun distretto è designato un punto di contatto unico. 2.   Al fine di evitare duplicazioni delle valutazioni, nell'emettere il parere di cui all', paragrafo 1, l'autorità competente tiene conto dei risultati delle valutazioni effettuate a norma dell', paragrafo 2, lettera c). 3.   Il punto di contatto unico mette a disposizione dei promotori dei progetti modelli che indicano le autorizzazioni specifiche necessarie per i progetti nei distretti. Tali modelli contengono informazioni sulle caratteristiche del progetto e sulle misure previste per evitare o prevenire effetti negativi significativi sull'ambiente, al fine di garantire che solo i progetti con impatti ambientali significativi siano sottoposti a una valutazione a norma della direttiva 2011/92/UE e di facilitare la determinazione, da parte di un'autorità competente, dell'opportunità di sottoporre il progetto a una valutazione a norma dell', paragrafi da 2a 6, di tale direttiva. 4.   Si considera che i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nei distretti contribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione e sono pertanto di interesse pubblico. Per quanto riguarda gli obblighi o gli impatti ambientali di cui all', paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, all', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, all', paragrafo 4, e all', paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, e di cui agli atti legislativi dell’Unione sul ripristino della natura, i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nei distretti dell'Unione sono considerati d'interesse pubblico e possono essere considerati d'interesse pubblico prevalente e negli interessi della salute e della sicurezza pubblica, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite in detti atti.
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