Art. 9

Durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni

In vigore dal 13 giu 2024
Durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni 1.   La procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette non si protrae oltre i termini seguenti: a) 12 mesi per la realizzazione o il potenziamento di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette con una capacità di produzione annua inferiore a 1 GW; b) 18 mesi per la realizzazione o il potenziamento di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette con una capacità di produzione annua pari o superiore a1 GW. 2.   La procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette la cui capacità di produzione annua non è misurata in GW non si protrae oltre un termine di 18 mesi. 3.   Qualora i progetti di decarbonizzazione dell'industria ad alta intensità energetica, anche quando sono riconosciuti come progetti strategici, richiedano la realizzazione di diversi impianti o unità in un sito, il promotore del progetto e il punto di contatto unico possono convenire di suddividere il progetto in vari progetti più piccoli al fine di rispettare i termini applicabili. 4.   Qualora sia richiesta una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE, le fasi della valutazione di cui all', paragrafo 2, lettera g), punto i), di tale direttiva non sono incluse nella durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. 5.   Qualora dalle consultazioni di cui all', paragrafo 2, lettera g), punto ii), della direttiva 2011/92/UE emerga la necessità di integrare il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale con informazioni supplementari, il punto di contatto unico può concedere al promotore del progetto la possibilità di presentare informazioni supplementari. In tal caso, il punto di contatto unico notifica al promotore del progetto la data entro la quale presentare tali informazioni supplementari, che non è precedente a 30 giorni dalla data della notifica. Il periodo che intercorre tra il termine entro il quale presentare le informazioni supplementari e la data effettiva di presentazione di tali informazioni non è computato ai fini del calcolo della durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. 6.   In casi eccezionali, qualora la natura, la complessità, l'ubicazione o le dimensioni del progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette o del progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette proposto lo richiedano, uno Stato membro può prorogare una volta i termini di cui ai paragrafi 1, 2 e 7 del presente articolo, e all', paragrafi 1 e 2, di un massimo di tre mesi prima della scadenza e valutando caso per caso. 7.   Ove uno Stato membro ritenga che il progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette o il progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette proposto comporti rischi eccezionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori o della popolazione in generale e qualora sia necessario un periodo di tempo supplementare per accertare la predisposizione di misure volte ad affrontare i rischi identificabili, lo Stato membro in questione può prorogare i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e di cui all’, paragrafi 1 e 2, di sei mesi, entro sei mesi dall'avvio della procedura di rilascio delle autorizzazioni. 8.   Nell'applicare il paragrafo 6 o 7, il punto di contatto unico informa per iscritto il promotore del progetto dei motivi della proroga e della data in cui la decisione globale è attesa. 9.   Il punto di contatto unico di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento notifica al promotore del progetto la data entro la quale presentare il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, tenendo conto dell'organizzazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni nello Stato membro interessato e della necessità di concedere tempo sufficiente per l'analisi del rapporto. Il periodo che intercorre tra il termine entro il quale presentare il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale e la data effettiva di presentazione di tale rapporto non è computato ai fini del calcolo della durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. 10.   Entro 45 giorni dal ricevimento di una domanda di rilascio delle autorizzazioni, il punto di contatto unico interessato riconosce che la domanda è completa o, se il promotore del progetto non ha inviato tutte le informazioni necessarie per elaborare la domanda, chiede a quest'ultimo di presentare una domanda completa senza indebito ritardo, specificando le informazioni mancanti. Qualora la domanda presentata sia considerata incompleta una seconda volta, entro 30 giorni dalla seconda presentazione il punto di contatto unico può presentare una seconda richiesta di informazioni. Il punto di contatto unico non chiede informazioni in settori non contemplati nella prima richiesta di informazioni supplementari e ha il diritto di chiedere solo ulteriori prove per completare le informazioni mancanti individuate. La data di riconoscimento della completezza della domanda da parte del punto di contatto unico di cui all', paragrafo 1, segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni per quella specifica domanda. 11.   Entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda, il punto di contatto unico elabora, in stretta collaborazione con le altre autorità interessate, un calendario dettagliato per la procedura di rilascio delle autorizzazioni. Il calendario inizia nel momento in cui il punto di contatto unico riconosce che la domanda è completa. Il calendario è pubblicato su un sito web liberamente accessibile. 12.   I termini stabiliti al presente articolo e all’ non pregiudicano gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto internazionale né le procedure di ricorso amministrativo o i ricorsi giurisdizionali avanzati dinanzi a organi giurisdizionali. 13.   I termini stabiliti al presente articolo e all’ per qualsiasi procedura di rilascio delle autorizzazioni non pregiudicano eventuali termini più brevi fissati dagli Stati membri.
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