Art. 7
Accessibilità online delle informazioni
In vigore dal 13 giu 2024
Accessibilità online delle informazioni
Gli Stati membri forniscono, online e in modo centralizzato e facilmente accessibile, accesso alle informazioni seguenti sulle procedure inerenti ai progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette:
a)
i punti di contatto unici di cui all', paragrafo 1;
b)
la procedura di rilascio delle autorizzazioni, comprese le informazioni sulla risoluzione delle controversie;
c)
i servizi di finanziamento e investimento;
d)
le possibilità di finanziamento a livello dell'Unione o degli Stati membri;
e)
i servizi di sostegno alle imprese per quanto concerne, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la dichiarazione dei redditi d'impresa, la normativa fiscale locale o il diritto del lavoro.
Storico versioni
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