Art. 7 · Accessibilità online delle informazioni

Art. 7

Accessibilità online delle informazioni

In vigore dal 13 giu 2024
Accessibilità online delle informazioni Gli Stati membri forniscono, online e in modo centralizzato e facilmente accessibile, accesso alle informazioni seguenti sulle procedure inerenti ai progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette: a) i punti di contatto unici di cui all', paragrafo 1; b) la procedura di rilascio delle autorizzazioni, comprese le informazioni sulla risoluzione delle controversie; c) i servizi di finanziamento e investimento; d) le possibilità di finanziamento a livello dell'Unione o degli Stati membri; e) i servizi di sostegno alle imprese per quanto concerne, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la dichiarazione dei redditi d'impresa, la normativa fiscale locale o il diritto del lavoro.
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